Testo approvato dal VII Congresso Nazionale di Ancona del 5 Febbraio 1991, aggiornato con le modifiche approvate all’XI Congresso Nazionale tenuto a Genova nei giorni 1 e 2 Febbraio 2003 e al XIV Congresso Nazionale tenuto a Firenze il 31 Marzo 2012 e al XV Congresso Nazionale tenuto a Roma il 21 e 22 Maggio 2015

Articolo 1

In riferimento all'art. 2 dello Statuto

Nelle Università dove non esista una Sezione il Segretario Nazionale può nominare un “Fiduciario” il quale ha il compito di promuovere l’attività sindacale, di riferirne al Segretario Nazionale e di convocare l’Assemblea dei Soci quando esistano i presupposti per la costituzione della Sezione. Qualora una Università sia disposta in sedi separate, il Presidente della Sezione può nominare un “delegato” per ogni Sede in modo che venga assicurato il necessario coordinamento.

Articolo 2

In riferimento all'art. 5 dello statuto

Il Congresso è presieduto dal Segretario Nazionale, quando è convocato in via ordinaria e in via straordinaria solo nel caso a) del secondo comma dell’art. 5 dello Statuto; negli altri casi il Congresso provvederà ad eleggere il Presidente della seduta. La “Commissione di verifica dei poteri” è nominata dalla Giunta Nazionale, oppure dal Congresso quando la Giunta Nazionale non vi abbia provveduto.

Articolo 3

In riferimento all'art. 9 dello Statuto

Le quote sociali devono essere trattenute sullo stipendio e sulle pensioni e versate rispettivamente dalle Amministrazioni Universitarie e/o dalle Direzioni Provinciali del Tesoro al Tesoriere Nazionale, sul conto corrente da questi indicato. Quest’ultimo trattiene la parte prevista per la Segreteria Nazionale e versa il residuo trimestralmente alle Sezioni, notificando i nominativi dei soci paganti. I soci in pensione possono versare la quota direttamente alla Segreteria Nazionale mediante bonifico bancario o versamento alle Poste.

 

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REGOLAMENTO

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