Le regole

che fondano il nostro sindacato

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Lo scopo dell’USPUR

 

 

L’ “Unione Sindacale dei Professori e Ricercatori Universitari” (U.S.P.U.R.) ha i seguenti scopi:

  • rappresentare di fronte allo Stato, alle Università e a terzi i professori e i ricercatori universitari in servizio o in quiescenza, tutelandone gli interessi, d’ordine generale o particolare, giuridici, morali ed economici;
  • salvaguardare i principi dell’autonomia universitaria, della libertà di ricerca e di insegnamento;
  • perseguire il miglioramento normativo, economico e funzionale delle condizioni di lavoro dei professori e i ricercatori universitari e l’incremento della collaborazione, dei servizi, della strumentazione e dei fondi necessari alla ricerca e alla didattica;
  • assistere gli iscritti nella difesa di tutti i loro diritti ed interessi legittimi.

 

2

La struttura dell’USPUR

 

L’U.S.P.U.R. è un’associazione sindacale unitaria a base nazionale, articolata in “Sezioni” locali corrispondenti alla strutturazione delle istituzioni universitarie. In linea di massima è prevista una Sezione per ogni sede universitaria. Sono però consentite sia le Sezioni che comprendano più sedi universitarie viciniori, sia l’istituzione in una stessa sede di più Sezioni corrispondenti a diverse Istituzioni Universitarie o a diverse Facoltà o Dipartimenti di una stessa sede universitaria. L’istituzione e la fusione di nuove Sezioni sono approvate, e la soppressione è disposta, con delibera della Giunta Nazionale.

 

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Appartenenza all’USPUR

 

 

Sono iscritti all’U.S.P.U.R. i professori e i ricercatori che abbiano regolarmente fatto domanda e versato la quota sociale e che siano accettati dalla Sezione della propria sede. Gli iscritti sono registrati nella Sezione di appartenenza e restano associati all’U.S.P.U.R. sino a che siano in regola con la quota sociale. L’iscrizione all’U.S.P.U.R. implica l’accettazione dello Statuto e l’osservanza della linea sindacale. Le Segreterie delle Sezioni sono autorizzate a non accettare o mantenere l’iscrizione di coloro che abbiano tenuto una condotta accademica o sindacale gravemente riprovevole o incompatibile con la linea statutaria e sindacale dell’U.S.P.U.R.. I provvedimenti sono presi dalla Segreteria e comunicati all’interessato con lettera privata: questi può appellarsi ai probiviri nazionali, che previa istruttoria discreta e riservata, decidono inappellabilmente.

 

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Organi nazionali

 

 

Sono organi nazionali dell’U.S.P.U.R.:

  • il Congresso;
  • il Consiglio Nazionale;
  • la Giunta Nazionale;
  • il Segretario e il Vice-Segretario Nazionale;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri

 

5

Il Congresso

 

 

Il congresso è costituito da tutti gli iscritti che vi partecipano a titolo individuale o tramite delega. I Presidenti delle sezioni devono comunicare alla Commissione di verifica dei poteri del Congresso l’elenco dei partecipanti a titolo individuale, di coloro che hanno rilasciato deleghe individuali, dei delegati di Sezione e del numero di voti di cui dispone ogni delegato. Il Congresso è convocato dal Segretario Nazionale in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria:

  • quando il Segretario Nazionale o la Giunta Nazionale lo ritenga opportuno,
  • quando il Segretario Nazionale o la Giunta Nazionale siano dimissionari,
  • quando lo richiedano il Consiglio Nazionale o la Giunta Nazionale (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) o almeno sette Sezioni (con delibera delle relative Assemblee, approvata con maggioranza dei tre quarti dei partecipanti).

Il Congresso definisce la linea fondamentale di sviluppo dell’attività sindacale dell’U.S.P.U.R. e si pronuncia sui punti messi all’ordine del giorno su richiesta del Segretario Nazionale o della Giunta Nazionale o del Consiglio Nazionale. Il Congresso inoltre provvede ad eleggere i membri degli organi nazionali di cui alle lettere c, d, f, g, dell’art. 4, quando:

  • esso è convocato in via ordinaria,
  • la Giunta è dimissionaria,
  • esso abbia votato (su richiesta del Segretario Nazionale o della Giunta Nazionale o di almeno un quarto dei partecipanti al Congresso) la sfiducia per il Segretario Nazionale o per la Giunta Nazionale.

Alle votazioni sulla sfiducia si procede sempre per voto palese. Alle votazioni per l’elezione delle cariche nazionali previste dal presente Statuto si procede in forma palese, salvo che il voto segreto venga richiesto da parte di almeno 10 dei componenti con diritto al voto presenti al Congresso.

 

6

Il Consiglio Nazionale

 

 

Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Nazionale, che lo presiede, dal Vice-Segretario Nazionale, dai membri della Giunta Nazionale, dagli ex-Segretari Nazionali, dai Presidenti delle Sezioni (o da un loro delegato) e da un altro iscritto, se designato dalle Sezioni aventi più di 30 iscritti. Esso è convocato dal Segretario Nazionale in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria

  • quando il Segretario Nazionale lo ritenga opportuno,
  • quando ne facciano richiesta o la Giunta Nazionale (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) o almeno sette Sezioni (con delibera delle Assemblee, approvata con la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti)

Esso è competente a deliberare le linee concrete di azioni sindacali, a fissare la quota annua di associazione e ad approvare i rendiconti annuali.

 

 

7

La Giunta Nazionale – il Vice Segretario Nazionale

 

 

La Giunta Nazionale si compone del Segretario Nazionale, del Vice-Segretario Nazionale e di dieci Consiglieri, tutti eletti dal Congresso con votazioni separate. Fa inoltre parte della Giunta il Segretario Nazionale uscente. Il Tesoriere viene eletto dalla Giunta su proposta del Segretario Nazionale, anche al di fuori dei suoi componenti, e partecipa ai lavori della stessa.

Alla Giunta possono partecipare senza diritto di voto, ed a spese della Sezione, i Presidenti di Sezione. Il Segretario Nazionale può invitare alle sedute di Giunta fino ad un massimo di altre tre persone. Le dimissioni del Segretario Nazionale, o le dimissioni di almeno un terzo dei consiglieri comportano la decadenza della Giunta e la convocazione entro 60 giorni di un Congresso straordinario per l’elezione di tutte le cariche nazionali.

In tutti gli altri casi il venir meno di uno o più membri della Giunta comporta la sostituzione, per il periodo residuo, dei membri stessi da parte del Consiglio Nazionale. Alla Giunta spetta, nel rispetto delle norme statutarie e dei deliberati del Congresso e del Consiglio Nazionale, il governo dell’U.S.P.U.R.. Essa può compiere tutti gli atti che non siano dal presente Statuto attribuiti alla competenza di altri organi.

Essa è presieduta dal Segretario Nazionale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di tre membri e delibera sempre a maggioranza dei votanti. Il Segretario Nazionale attribuisce di norma al Vice-Segretario e ai singoli membri della Giunta, e/o a più membri collegialmente scelti compiti e responsabilità per materie specifiche.

Il Segretario Nazionale può anche attribuire compiti specifici e limitati nel tempo a soci non appartenenti alla Giunta.

 

 

8

I Segretari e Vice-segretari Nazionali

 

 

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza dell’U.S.P.U.R. e deve essere scelto fra i soci. E’ competente per quanto è a lui espressamente demandato dal presente Statuto, è organo esecutivo di quanto disposto dalla Giunta nonché, in caso di urgenza, organo deliberativo in sostituzione della Giunta stessa. Il Vice-Segretario Nazionale sostituisce il Segretario per delega o, in caso di impedimento o di sua cessazione.

 

 

9

Il tesoriere

 

 

Il Tesoriere ha il compito di provvedere alle operazioni finanziarie e di cassa, alla riscossione delle quote associative, alla erogazione delle spese deliberate dal Segretario Nazionale e dalla Giunta, nonché alla redazione del rendiconto.

 

 

10

Il Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei Revisori è composto di due membri eletti dal Congresso. Esso provvede ai riscontri contabili in corso di esercizio e alla redazione di una relazione annuale sull’esercizio e sul rendiconto compilato dal Tesoriere.

 

 

11

Il Collegio dei Probiviri

 

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci di cui uno con funzioni di Presidente. Esso è chiamato a risolvere inappellabilmente le questioni relative all’ammissione e all’esclusione degli iscritti e tutte le controversie insorte nell’ambito dell’Unione Sindacale Professori e Ricercatori Universitari. Esso si riunisce a porte chiuse, svolge le necessarie inchieste in forma riservata, con obbligo di sentire gli interessati, senza conservare in archivio la documentazione relativa, e redige le proprie decisioni, che devono subito essere comunicate con lettera raccomandata alle parti e agli organi dell’U.S.P.U.R. competenti.

 

 

12

Il Rendiconto Annuale

 

 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell’anno solare successivo. Il rendiconto deve essere presentato in tempo utile dal Tesoriere al Collegio dei Revisori, i quali lo devono trasmettere con la loro relazione al Segretario Nazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

 

 

13

Le Sezioni

 

 

Le Sezioni dell’U.S.P.U.R. devono seguire, sul piano locale, le deliberazioni degli organi nazionali e svolgere tutta l’attività necessaria all’attuazione locale della politica sindacale U.S.P.U.R. Le Sezioni non possono proclamare agitazioni e scioperi senza preventiva autorizzazione della Giunta Nazionale. Le Sezioni debbono:

  1. tenere, almeno una volta l’anno, una assemblea degli iscritti per deliberare le attività della Sezione. Detta assemblea può coincidere con quella prevista dal punto [2] (seguente)
  2. tenere, prima dello svolgimento di ogni Congresso o Consiglio Nazionale, un’apposita assemblea degli iscritti per:
  • discutere i temi all’ordine del giorno del Congresso;
  • preparare l’elenco dei partecipanti al Congresso a titolo individuale e di coloro che rilasciano delega a un partecipante al Congresso a titolo individuale;
  • eleggere i delegati di Sezione, se previsti, al Congresso, assegnando a ciascuno di essi i voti che rappresentano;
  • designare il socio che parteciperà al Consiglio Nazionale in aggiunta al Presidente se la sezione ha più di 30 iscritti.

La Sezione ha un proprio Presidente, che viene eletto dall’assemblea. Il Presidente rimane in carica per tre anni. L’Assemblea può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Segretario, un Tesoriere e dei Consiglieri con incarichi generali o particolari: essi costituiscono, assieme al Presidente, il Consiglio Direttivo di Sezione. Il Consiglio rappresenta la Sezione, è organo esecutivo delle delibere dell’Assemblea e, in caso di urgenza, organo deliberativo in sostituzione dell’Assemblea. Detto Consiglio va rinnovato ogni tre anni dall’assemblea di Sezione appositamente convocata dal Presidente in carica. Tutte le delibere assembleari devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale. La Giunta Nazionale può disporre ispezioni e, in caso di gravi irregolarità, di assoluta disfunzione organizzativa, di gravi violazioni statutarie o di contrasto insanabile con la linea sindacale del Congresso, può nominare un Commissario temporaneo con pieni poteri in sostituzione degli organi ordinari per un periodo non superiore a sei mesi. La normativa del presente articolo costituisce il Regolamento di Sezione. Nel rispetto di queste norme fondamentali dello Statuto nazionale ogni Sezione può darsi un proprio Regolamento sulla falsariga del regolamento tipo, allegato.

 

14

Disposizioni finali

 

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso con voto favorevole di due terzi degli aventi diritto.

 

 

 

14 bis

Norma transitoria

 

In prima applicazione dell’attuale Statuto, i due ricercatori che fanno parte della Giunta sono scelti dalla Giunta Nazionale vigente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, su candidature inviate al Segretario Nazionale.

 

 

15

Regolamento

 

Quanto non previsto esplicitamente dallo Statuto è precisato in un Regolamento di attuazione che deve essere approvato dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice dei partecipanti. Il presente Statuto è stato approvato al IV Congresso Nazionale tenuto a Viterbo il 15 Febbraio 1981, ed è stato modificato nel VII Congresso Nazionale tenuto ad Ancona il 5 Febbraio 1991 e nell’XI Congresso Nazionale tenuto a Genova nei giorni 1 e 2 Febbraio 2003 e nel XIV Congresso Nazionale tenuto a Firenze il 31 Marzo 2012, nel XV Congresso Nazionale tenutosi a Roma il 21 e 22 Maggio 2015, nel XVI Congresso Nazionale tenuto a Bologna il 19 Ottobre 2018 e nella Giunta Nazionale del 23 febbraio 2019 tenuta a Firenze.

 

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STATUTO

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